Violenza contro le donne, gratuito patrocinio per tutte le vittime

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La previsione del gratuito patrocinio dello Stato automatico e sganciato dal requisito del reddito alle donne e minori vittime di violenza “rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati”.

È una delle considerazioni in base alle quali la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale incidentale sollevata dal Gip di Tivoli sulle disposizioni dell’artico 76, comma 4 ter, del Dpr 115 del 2002, il Testo unico in materia di spese di giustizia, come interpretato da recenti decisioni della Cassazione.

Nessun contrasto, secondo la Consulta, con l’articolo 3 della Costituzione relativo al principio di uguaglianza e con l’articolo 24, terzo comma sul contemperamento tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

Nella sentenza 1/2021, estensore il presidente Giancarlo Coraggio, i giudici costituzionali rilevano che “nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale”. Reati che, riconosce la Corte, sono ormai “considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti”.

È dunque evidente – si legge nella sentenza – “che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità”. Una valutazione che appare agli occhi dei giudici costituzionali “del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore”.

Nella decisione si ricorda, a supporto della “non irragionevolezza della scelta del legislatore di accordare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza”, che nel nostro ordinamento sono già presenti altre ipotesi di questo tipo. Il “parametro” della scelta del legislatore, risiede quindi non nel criterio del reddito ma in quello della “vulnerabilità delle persone offese dai reati presi in considerazione dal censurato comma 4-ter, in ordine alla cui sussistenza convergono significativi dati di esperienza e innumerevoli studi vittimologici”.

Infine, sul versante del “risparmio” di spesa, la Corte avverte che il criterio previsto dall’articolo 24 di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, “non può essere distorto nella sua portata”, leggendovi una “preclusione” per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l’accesso alla giustizia “a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame”.

Le reazioni della politica

La sentenza è “molto importante perché si tratta di un sostegno concreto, non solo materiale ma anche psicologico, per chi denuncia. Passa il messaggio, insito nella legge approvata nel 2009 e il cui raggio è stato ampliato nel 2013, che lo Stato è dalla parte di queste bambine, ragazze e donne abusate in vario modo”, rileva la presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio del Senato Valeria Valente (Pd).

“Anche le motivazioni della sentenza chiariscono – prosegue Valente – che la ratio della legge, finalizzata appunto a incoraggiare la vittima che si trova in particolare stato di vulnerabilità a intraprendere un percorso di denuncia e di uscita dalla violenza, è del tutto ragionevole e non può essere sottoposta alla discrezionalità. È stato compiuto un ulteriore passo in avanti perché le donne non si sentano sole e siano incentivate a denunciare”.

Parla di  “sentenza storica” la senatrice Iv Daniela Sbrollini ricordando che il patrocinio statale gratuito riguarda le donne vittime di reati quali la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, le mutilazioni, lo stalking. “Si tratta di un passo importante, un sostegno diretto alle tante, troppe donne, che accantonano l’idea della denuncia perché si sentono abbandonate, giudicate, estromesse proprio da quel sistema che invece dovrebbe accoglierle, ascoltare, tutelarle. La decisione della Corte colma, con grande sensibilità, proprio questo vulnus”.

  • ezio |

    Alcune considerazioni ragionate fuori dal coro:
    – perchè sottrarre fondi a chi ne ha veramente bisogno per destinarli a chi ne ha di propri?
    – perchè potendo scegliere un proprio legale, chi può permetterselo, dovrebbe farsi difendere da uno qualsiasi d’ufficio?
    – perché la difesa d’ufficio solo alle donne e non ai bambini, agli omosessuali, ai poveri in generale?
    – le leggi speciali finiscono sempre per creare prima o poi disuguaglianze inaccettabili, anche se pensate a fin di bene e credo che la Costituzione Italiana non preveda distinzioni di genere, razza e di credo religioso, altrimenti servirebbe una legge speciale per ogni credo religioso e consuetudine tribale, come la mutilazione genitale femminile.

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