Asili, la Locomotiva di Momo deve chiudere perché i bambini infastidiscono i condomini

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L’Italia è un Paese che invecchia. E il peggio è che quei pochi bambini che ci sono, invece di essere tutelati come i panda, sono a volte persino visti con fastidio.

Il regolamento del condominio del palazzo di via Anfossi 36, a Milano, recita testualmente: «è vietato destinare gli alloggi … a scuole di musica, canto e ballo e pensioni». Ora, ci si chiede, può un asilo nido essere considerato a tutti gli effetti una scuola di ballo e di canto e in virtù di ciò essere costretto a chiudere? Secondo i giudici della Corte d’appello sì. E in virtù di questa interpretazione estensiva la scuola deve essere chiusa.

Merita di essere raccontata la storia della Locomotiva di Momo, nido e scuola materna privata convenzionata con il Comune di Milano finita nel mezzo di una guerra di carte bollate con i condomini, disturbati dal vociare dei bambini e dal via vai di genitori e figli in quel cortile che separa il cancello d’ingresso dalla struttura. I bambini della Locomotiva di Momo, poco meno di un centinaio, quel piccolo tragitto lo conoscono bene: è stato loro insegnato dal primo giorno di scuola che quei 100 passi devono essere fatti in quella che loro chiamano la “bolla del silenzio”, figlia di una convivenza difficile con il vicinato che non è stato mai possibile sanare. E che ha origine fin dall’apertura della scuola, un progetto realizzato agli inizi del 2012 dalle due sorelle titolari, Cinzia e Giuliana D’Alessandro.

Proprio nel pieno della ristrutturazione dei locali, 600 metri quadri inseriti al piano rialzato di un condominio, con un suo accesso separato e interamente insonorizzato («Abbiamo fatto fare una perizia, e anche l’Arpa ha confermato: nessun rumore acustico che possa arrecare disturbo arriva dalla nostra struttura», racconta Cinzia, pedagogista nel settore da più di vent’anni), gli inquilini hanno comunicato alla proprietaria che in base al regolamento non avrebbe potuto cambiare la destinazione d’uso ai locali, sempre affittati come uffici. La proprietà ha risposto facendo causa al condominio, dato che l’immobile non era vincolato ad un utilizzo in particolare.

Da lì però si è scatenata una guerra legale con il giudice di Primo grado che ha dato ragione al condominio, chiedendo di far cessare l’attività dell’asilo nido. A luglio del 2016 i giudici della Corte di Appello di Milano hanno però concesso la sospensiva con la Locomotiva di Momo che è così riuscita a prendere tempo confidando in una soluzione o compromesso in grado di salvare un progetto educativo che esiste dalla fine degli anni 90 e che mette al centro i bambini, la loro crescita e il legame con la Natura.

Due mesi fa, il 31 luglio, la sentenza della Corte d’appello ha però riaperto la vecchia ferita. Che questa volta fa più male.

I giudici non hanno riformato la sentenza di primo grado (neppure parzialmente), ma anzi hanno ribadito la condanna dell’asilo a chiudere con le seguenti motivazioni: «… la destinazione dell’immobile ad uso asilo determina l’esercizio di un’attività che rientra tra quelle specificatamente vietate dal regolamento condominiale essendo l’asilo una scuola ove si pratica notoriamente anche musica e canto…», quando nel regolamento condominiale dello stabile si sancisce che «è vietato destinare gli alloggi … a scuole di musica, canto e ballo e pensioni».

Si torna così alla domanda iniziale: Può un asilo nido essere considerato una scuola di ballo e di canto ed essere costretto a traslocare? Le voci dei bambini possono essere considerate un “rumore” da condannare al punto da interpretare in modo estensivo il regolamento condominiale? Con l’assessora al Tempo Libero, Chiara Bisconti, che si è battuta per il diritto dei bambini al gioco nei cortili, è pensabile che possa passare una linea così dura? Certo, le regole vanno rispettate e si spera che in terzo grado vengano interpretate a tutela dei più piccoli ma, comunque, dal punto di vista della difesa della nostra civiltà non è auspicabile che i condomini di Via Anfossi si battano per cause più nobili? Può essere l’asilo dei bambini un oggetto di tanto accanimento?

L’asilo si è ora rivolto a LCA Studio Legale di Milano per chiedere assistenza. Gli avvocati ne hanno sposato la causa ritenendo la sentenza sommamente ingiusta, e hanno deciso di assistere la Locomotiva di Momo gratuitamente. In questi giorni lo studio ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano e, contestualmente, istanza di sospensiva. Il finale, insomma, è tutto da scrivere. Ma, sicuramente, il caso “Locomotiva di Momo” è destinato a diventare una storia positiva e natalizia se le parti in causa cercheranno più di comprendersi che di aggredirsi in tribunale.

  • renzo ardemagni |

    Condivido il suo intervento al 100%. Cosi’ parlano le persone che hanno coraggio. Brava.

  • Monica ferrari |

    Una vergogna. E questa è solo la punta dell’iceberg di una città sempre più vuota e meschina, dove anche i cani oramai hanno più diritti dei bambini. Una città in cui sono nata e in cui non mi riconosco più. Con 3 figli ogni giorno è una lotta, non solo per la fatica che comporta già di per se una scelta del genere, ma perché mi trovo constantemente a essere vessata da gente che non ti vuole al ristorante, non ti vuole nel cortile sotto casa ma nemmeno al parco perché giustamente il cane deve essere lasciato libero di correre e un bambino di due anni non può mettere piede nel prato, che ti guarda con compatimento come se avessi fatto la scelta di vita più esecrabile (3 figli, ma siete pazzi?!)…quando dovrebbero RINGRAZIARE che qualcuno ha talmente spirito di sacrificio di guardare e contribuire al futuro di questo paese!!! Tornera’ di moda il sacrificio e la fatica, nel frattempo queste sono continue ferite al cuore promosse da una società basata sul narcisismo e sulla cultura del se’…e che se la merita l’estinzione!!!

  • Raimondo Cogotti |

    È una situazione ridicola, è mi chiedo come i giudici abbiano potuto escogitare una sentenza del genere…

  • Monica D'Ascenzo |

    Buongiorno, questi i riferimenti: Sentenza n. 3709/2018 pubbl. il 31/07/2018
    RG n. 4567/2015 – Repert. n. 2268/2018 del 31/07/2018

  • Serafina Consolo |

    Buongiorno, potrebbe rendere noti gli estremi della sentenza in commento? Mi piacerebbe leggerne la motivazione completa. Grazie.

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