Minori, gli psicologi a Nordio: “Alienazione e riunificazioni scienza spazzatura, via da Ctu e formazione”

«La paura verso un genitore violento non venga trattata come un sintomo da correggere o riparare». Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi si rivolge al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e chiede di scrivere la parola fine sugli interventi di riunificazione coatta disposti dai giudici. Con una lettera aperta datata 6 ottobre (prot. 26002308), indirizzata anche ai presidenti dei Tribunali per i minorenni, al Consiglio nazionale forense e al Dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio, il Comitato prende posizione sull’impiego della cosiddetta “alienazione parentale” nei procedimenti che riguardano i bambini: «Per la psicologia italiana il punto è chiuso da tempo: in quarant’anni nessuna evidenza ha trasformato l’alienazione parentale in una diagnosi». Va esclusa dalle consulenze tecniche d’ufficio e dalla formazione.

La lettera

Il documento, firmato dalla presidente Maria Antonietta Gulino e dalla coordinatrice del Comitato e segretaria del Consiglio nazionale Francesca Schir, raccoglie l’invito del ministro a ricevere contributi sul tema. Il punto di partenza è la risposta di Nordio a un’interrogazione del Partito democratico, prima firmataria la senatrice Valeria Valente, illustrata davanti ai senatori dal dem Filippo Sensi. Il 18 giugno scorso, ricorda la lettera, il ministro aveva dichiarato che «non vi è alcuno spazio per la cosiddetta alienazione parentale», definendo la teoria antiscientifica e richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Parlamento europeo e le organizzazioni internazionali.

«Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine degli piscologi condivide questa direzione e aggiunge la voce che gli compete: quella della comunità scientifica psicologica». Una presa di posizione che si aggiunge alle altre voci della comunità scientifica che sul tema si sono già espresse condannando il ricorso a questa teoria. E che la lettera ripercorre per intero partendo dalle origini. La “sindrome da alienazione parentale”, ricorda il Cpo, è stata introdotta negli anni Ottanta dallo statunitense Richard Gardner ma la sua storia è costellata da continui mancati riconoscimenti nelle classificazioni diagnostiche internazionali. L’American Psychiatric Association, sottolinea il documento, l’ha tenuta fuori dal Dsm-5 e dalla revisione Dsm-5-Tr «malgrado pressioni ripetute». L’Organizzazione mondiale della sanità non l’ha inclusa nell’Icd-11. Il Comitato richiama anche la letteratura giuridica che già nel 2003 la classificava come “junk science”, ovvero scienza spazzatura.

L’uso nei tribunali

È nelle conseguenze giudiziarie, però, che la missiva concentra la sua denuncia. «Quello che a questo Comitato interessa di più è come il costrutto opera nella realtà dei tribunali. Opera contro le donne», recita. Il documento descrive il rovesciamento delle accuse di violenza in contestazioni rivolte alla madre: «La denuncia della madre viene rovesciata in prova della sua ostilità; il gesto di proteggere figlie e figli da un padre violento viene riletto come “alienazione”». La definizione è quella di vittimizzazione secondaria, che «ferisce due volte: la donna che ha denunciato e il minore che alla violenza ha assistito».

Un nuovo studio

A sostegno di questa lettura il Comitato cita lo studio di Joan Meier e collaboratori della George Washington University, relativo a dieci anni – tra il 2005 e il 2014 – di contenziosi statunitensi per l’affidamento. Secondo i dati riportati nella lettera, le madri che denunciano violenza perdono l’affido nel 26% dei casi. Quando i padri rispondono con l’accusa di alienazione, la quota arriva al 50%; quando il giudice fa propria quell’accusa, sale al 73%.

Per l’Italia il riferimento è alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio della XVII Legislatura e alla ricerca Istat su 1.189 fascicoli richiamata nella relazione del 2022. La violenza domestica, allegata nel 34% dei fascicoli, nelle prime fasi del procedimento non veniva considerata dai tribunali civili e minorili in circa l’80% dei casi, riferisce il documento. È su questo terreno che il Comitato chiede di proteggere l’ascolto dei bambini, evitando che la paura di un genitore violento sia interpretata come qualcosa da correggere.

La teoria della riunificazione

La contestazione riguarda poi i cosiddetti trattamenti di “riallineamento” o di riunificazione forzata che per il Cpo del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi «ci tocca da vicino come professioniste e professionisti della salute». La lettera ne descrive il funzionamento: «Il minore viene separato dal genitore protettivo, quasi sempre la madre, e collocato altrove perché si decondizioni». Anche qui il giudizio non potrebbe essere più categorico: «Di questi interventi non esiste prova di efficacia, e il consenso degli esperti è che producano danno».

Il Comitato solleva anche una questione costituzionale e deontologica. Sostiene che un trattamento sanitario coercitivo, disposto fuori dai percorsi diagnostico-terapeutici del Servizio sanitario, confligga con l’articolo 32 della Costituzione e con il principio del primum non nocere.  E chiama in causa direttamente i professionisti coinvolti: «Lo psicologo che vi presta la firma esce dal perimetro deontologico della professione».

Norme e prassi

La lettera richiama quindi gli strumenti già introdotti nell’ordinamento. Per i procedimenti con allegazioni di violenza, ricorda, la riforma Cartabia ha previsto «l’istruttoria immediata, l’ascolto diretto del minore, l’esclusione della mediazione e l’applicazione dell’articolo 31 della Convenzione di Istanbul». Sul fronte della giurisprudenza, il Comitato cita l’ordinanza 9691 del 2022, con cui la Cassazione ha definito “pseudoscientifico” il fondamento della Pas.

Viene richiamata anche l’ordinanza 7409 del 2025 che, secondo quanto riporta il documento, ha confermato l’affido esclusivo alla madre pur in presenza dell’archiviazione penale a carico del padre, «ricordando che un’archiviazione non accerta l’innocenza». Sul piano internazionale, la lettera richiama poi le censure del Grevio, l’organismo indipendente del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione di Istanbul, sul persistere in Italia dell’uso strumentale della Pas e la richiesta di superamento avanzata dalla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, Reem Alsalem, nel rapporto del 2023 illustrato anche in Italia nel 2025.

Le Ctu: i colloqui siano sempre videoregistrati

Tra i rilievi del Cpo anche le modalità con cui viene raccolta la voce dei minori. Il Comitato segnala una differenza tra l’ascolto svolto dal giudice e i colloqui nell’ambito della consulenza tecnica. La riforma Cartabia, ricorda, ha reso la videoregistrazione la regola per l’ascolto giudiziale, ai sensi dell’articolo 473-bis.5 del Codice di procedura civile. Quando invece il bambino viene ascoltato nella consulenza tecnica, «la garanzia si perde, dato che per i colloqui del consulente la registrazione non è obbligatoria».

Da qui la richiesta che i colloqui dei consulenti con i minori siano «sempre videoregistrati e depositati agli atti», con la stessa garanzia prevista per l’ascolto del giudice. La ragione è chiara: in assenza di videoregistrazione «il vissuto del minore resta affidato alla sola trascrizione del consulente», non verificabile in contraddittorio, «e il bambino rischia di dover ripetere più volte il proprio racconto».

I vincoli per gli psicologi

Il documento indica anche gli impegni che riguardano la professione. Il Comitato chiede, e si impegna a sostenere, che la formazione degli psicologi escluda «la Pas o la Ap e ogni costrutto che vi si richiami», in linea con le indicazioni delle organizzazioni internazionali. Nelle consulenze tecniche e nelle perizie, aggiunge, le valutazioni e le proposte di intervento dei professionisti non devono sostenere il costrutto dell’alienazione parentale.

Alla Giustizia, per tramite del ministro, arriva infine la richiesta di mettere l’ascolto del minore «al centro di ogni valutazione o decisione giudiziale» e di porre fine «agli interventi di riunificazione coatta disposti in sede giudiziaria». La conclusione ribadisce la posizione scientifica del Comitato: «La scienza che rappresentiamo non riconosce l’alienazione parentale, e non la riconoscerà finché mancheranno le prove che in quarant’anni non sono arrivate». E torna alle bambine e ai bambini che troppo spesso sono vittime di queste pratiche: «È dalla loro voce che bisogna ripartire».

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