Figli strappati alle madri, il caso di Alba a Padova: ordinato prelievo forzoso

Una bambina di cinque anni che piange, si dispera e si rifiuta di vedere il padre. Una madre accusata di ostacolare il rapporto tra la figlia e l’ex compagno. Il tribunale che decide di affidare la bambina al padre, anche con l’ausilio della forza pubblica (i cosiddetti «prelievi forzosi»), per garantire la bigenitorialità. Perché il distacco, seppur doloroso, è necessario in nome del «superiore interesse della minore» – scrivono i giudici nel decreto – visto che restare con la madre comporterebbe un pregiudizio più grave e duraturo. Madre con cui la bambina ha sempre vissuto.

È la vicenda che riguarda Alba (nome di fantasia), una bimba al centro di un procedimento civile davanti al Tribunale di Padova e penale alla procura di Lecco. Uno dei tanti casi di figli strappati alle madri, su cui Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione parlamentare. «Continuo a ribadirlo: i bambini hanno diritto a essere ascoltati dal giudice. In questo caso la volontà della bambina non viene rispettata e le sue testimonianze vengono ignorate», sottolinea la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, che il 21 aprile ha presentato un esposto alla procura di Lecco.

Il rifiuto della minore e l’intervento dei servizi

La vicenda prende avvio nel 2023, quando i genitori avviano una separazione giudiziale. Il tribunale dispone una consulenza tecnica d’ufficio – la Ctu – che, nella prima fase, riconosce entrambi i genitori idonei all’esercizio della responsabilità genitoriale, confermando l’affidamento condiviso. Alba vive con la madre a Padova, mentre il padre risiede all’estero. Con il passare dei mesi, la bambina manifesta una crescente difficoltà nel rapporto con il padre, fino ad arrivare, nella primavera del 2025, a un rifiuto assoluto a stare con lui. I servizi sociali, incaricati dal tribunale, monitorano la situazione. A dicembre 2025 viene attivato un servizio di educativa domiciliare per sostenere la minore e favorire la relazione con il padre. Intanto, viene disposta una seconda consulenza, che inizia nel mese di gennaio.

La richiesta di allontanamento dalla madre

La consulente tecnica d’ufficio chiede l’allontanamento della minore dalla madre e il collocamento presso il padre, con incontri materni in spazio neutro, «non appena la minore avrà attenuato i vissuti di rifiuto nei confronti del padre e avrà raggiunto una maggiore serenità nella relazione con lo stesso». Richiesta condivisa dalla curatrice della minore, mentre i servizi sociali propongono il collocamento in comunità insieme alla madre. La psicologa individua nella relazione madre-figlia un elemento centrale della criticità.

Nella relazione si parla di una condizione «pregiudizievole» per la minore, che non riuscirebbe ad accedere in modo sereno alla figura paterna. La Ctu parla di esposizione della minore a «intenti punitivi e vendicativi materni», i quali «confermano la sussistenza di una condizione relazionale a carattere iatrogeno per la minore, la quale risulta esposta a vissuti materni di natura persecutoria, che non le consentono di accedere serenamente alla figura paterna, né di beneficiare degli interventi predisposti a sostegno del suo sviluppo».

La decisione del Tribunale: il collocamento dal padre

Con decreto del 20 marzo, il giudice non si pronuncia subito sul collocamento della bambina, ma chiede alla procura un parere motivato e l’acquisizione degli atti relativi ai procedimenti penali pendenti sia presso la procura di Padova sia presso quella di Lecco. Dagli atti emerge un quadro articolato, con indagini aperte e segnalazioni che coinvolgono il ramo paterno.

A fine aprile arriva la decisione. Il Collegio, composto da Alina Rossato (presidente), Barbara De Munari e Federica Di Paolo, in data 10 aprile 2026, dispone il collocamento di Alba presso il padre, «nell’interesse della minore, al fine di evitare il protrarsi di un grave pregiudizio per la sua crescita sana ed equilibrata a causa delle condotte materne disfunzionali e per ripristinare il diritto alla bigenitorialità». «Nel bilanciamento tra l’inevitabile disagio iniziale e il mantenimento dello status quo pregiudizievole per l’equilibrio psicofisico della bambina, il collegio ritiene che il superiore interesse della minore imponga l’allontanamento dai comportamenti disfunzionali della madre».

Viene ritenuto inefficace, invece, il collocamento in comunità madre-bambina, poiché non interromperebbe quella che le giudici definiscono «una dinamica relazionale connotata da interferenze e condizionamenti affettivi».   Al fine di garantire l’attuazione del provvedimento, il Tribunale delega l’esecuzione ai servizi sociali, «eventualmente con l’ausilio di personale dei carabinieri , ove ritenuto opportuno per sole ragioni di pubblica sicurezza».

Dov’è il superiore interesse del minore?

«Quello emesso oggi è l’ennesimo provvedimento in cui si fa prevalere l’interesse dell’adulto e non quello del minore – commentano le avvocate della mamma, Maria Scardia e Francesca Cadoni -. Ancora una volta una bambina viene sottratta alla madre che l’ha accudita, per collocarla presso un padre rifiutato e che praticamente non conosce. Il cambio di collocamento infliggerà un trauma alla minore, segnandola per tutta la sua esistenza. Purtroppo si assiste all’ennesima riprova dell’adozione di provvedimenti estremi, in assenza dei pregiudizi gravi e senza aver esperito tutti i tentativi e i percorsi per consentire il superamento del rifiuto, se ingiustificato». «Come associazione, esprimiamo forte preoccupazione per un provvedimento di allontanamento, che appare adottato senza un ascolto diretto, pieno e autentico della minore», commenta Emanuela Natoli, presidente di Movimentiamoci Vicenza

L’interrogazione parlamentare

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 9691 del 2022) ha affermato che ogni decisione in materia di minori deve fondarsi su un rigoroso bilanciamento tra interesse presente e prospettiva futura del minore, evitando soluzioni che possano determinare sofferenze immediate non giustificate da un elevato grado di probabilità di beneficio nel lungo periodo. Così ricorda Ascari nell’interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ascari chiede quali iniziative si intendano adottare, per assicurare che nei procedimenti riguardanti minori le decisioni giudiziarie siano sempre assunte nel superiore interesse del minore, evitando interventi suscettibili di determinare traumi o forme di pregiudizio irreversibile. Ascari chiede al ministro  se intende acquisire elementi sul corretto svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, nel procedimento pendente presso il Tribunale di Padova.

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