
Fine anno: tempo di bilanci e buoni propositi anche per il nostro Parlamento, che dovrebbe essere protagonista indiscusso della funzione legislativa, capace di innovare e di colmare le lacune dell’ordinamento con riferimenti chiari e coerenti con la società attuale. Al contrario, la scena della decisione pubblica in Italia è ormai occupata dall’esecutivo, mentre l’Assemblea rappresentativa assume una posizione sempre più sfocata e inconcludente.
La mancata risposta del Parlamento su temi cruciali per la vita di una comunità è alla base del fenomeno, ormai conclamato, della supplenza giurisprudenziale, che non deve essere normalizzato: la dialettica maggioranza-opposizione non può essere sostituita quando si tratta di stabilire regole valide e vincolanti per la collettività. Eppure ciò avviene con preoccupante frequenza, soprattutto in relazione a questioni eticamente sensibili che, proprio per la loro delicatezza, dovrebbero essere oggetto di un dibattito approfondito e di discipline elaborate all’esito di una discussione aperta e plurale.
Fine vita, bioetica e autodeterminazione nelle cure, parità di genere, diritti riproduttivi e genitorialità sono solo alcuni dei temi sui quali la Corte costituzionale è dovuta intervenire per supplire all’inerzia dell’organo legislativo, spesso sordo o incapace di reagire con prontezza alle istanze della società e ai richiami della stessa Consulta.
Pari opportunità
Con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e alla garanzia dell’eguaglianza sostanziale, il Parlamento dovrebbe agire in modo incisivo, in linea con il quadro delineato dall’Unione europea, per assicurare pari opportunità effettive nel mondo del lavoro e colmare il persistente divario retributivo tra uomini e donne. Queste ultime continuano a essere penalizzate da discriminazioni dirette e indirette e dal carico delle cure familiari, che grava ancora in larga parte sulla componente femminile della società. È necessaria una legislazione organica che renda effettive, e non solo formali, le tutele antidiscriminatorie, valorizzando la corresponsabilità genitoriale e superando modelli di protezione solo apparenti – in realtà penalizzanti per le donne – attraverso, ad esempio, un riequilibrio sostanziale tra congedi materni e paterni e l’introduzione di misure di protezione efficaci contro licenziamenti e demansionamenti pretestuosi.
Nel tempo, la Corte costituzionale è intervenuta più volte per correggere gli effetti distorsivi di norme apparentemente neutrali, ma produttive di esiti discriminatori a danno delle donne. Le risposte del giudice delle leggi, tuttavia, sono inevitabilmente insufficienti, perché costruite su casi concreti, mentre sarebbe necessario un riferimento normativo chiaro, generale e astratto. Anche in materia di violenza di genere, la Consulta ha più volte evidenziato l’inadeguatezza degli strumenti normativi e la necessità di garantire una protezione effettiva alle vittime, richiamando il dovere dello Stato di tutelare la dignità e l’incolumità delle donne (sentt. n. 407/1992 e n. 63/2019).
Coppie omogenitoriali
Un intervento parlamentare è altresì indispensabile per fornire una cornice normativa a tutela dei diritti dei figli e delle figlie di coppie omogenitoriali. Si tratta di uno dei settori in cui la Corte costituzionale ha esercitato in modo sistematico un ruolo di supplenza, riconoscendo il rilievo costituzionale delle unioni omosessuali (sent. n. 138/2010) e sottolineando l’esigenza primaria di valorizzare l’interesse superiore dei minori nei contesti familiari e nei rapporti di filiazione (sentt. n. 221/2019, n. 230/2020 e n. 32/2021). La Corte, tuttavia, deve limitarsi al ruolo di legislatore negativo ed è inerme di fronte all’inerzia del Parlamento, rimasto finora insensibile ai reiterati richiami a elaborare una disciplina organica della genitorialità che ponga al centro i diritti dei bambini e delle bambine.
La nostra è una democrazia plurale e l’ordinamento giuridico dovrebbe evolversi riconoscendo e recependo i mutamenti della società. Secondo il brocardo ubi societas, ibi ius, il diritto riflette e disciplina ciò che avviene nella realtà: se in passato la famiglia tradizionale costituiva il modello di riferimento preponderante, oggi non è più così, e l’ordinamento è tenuto a garantire i diritti dei bambini nati in contesti familiari diversi, senza discriminarli.
Si tratta di persone che hanno diritto a figure genitoriali che si prendano cura di loro e che rischiano gravi ripercussioni identitarie e pratiche a seguito della repentina negazione dello status genitoriale a chi ha sempre svolto tale ruolo. Anche in questo ambito, l’assenza di una normativa organica costringe i giudici, costituzionali e ordinari, a interventi frammentari che non risolvono la questione e talvolta finiscono per complicarla. È dunque necessaria un’assunzione di responsabilità da parte del legislatore, chiamato a decidere in modo conforme alla Costituzione e al quadro sovranazionale e internazionale, nel quale i diritti dei minori emergono come priorità indiscusse.
Il cognome materno
Chiudo questa wishlist legislativa con un tema spesso liquidato come residuale o elitario, ma che incide su aspetti centrali dell’ordinamento, quali identità personale, dignità ed eguaglianza: il sistema di trasmissione del cognome. In Italia, per decenni, il meccanismo è stato improntato all’attribuzione automatica ed esclusiva del cognome paterno, un automatismo stigmatizzato in sede giurisprudenziale e dichiarato incostituzionale sia a livello interno sia sovranazionale. Prima degli interventi della Corte costituzionale del 2016 e del 2022, la madre, anche in accordo con il padre, non poteva attribuire il proprio cognome al figlio al momento della nascita.
Ancora oggi l’Italia rappresenta un unicum nel panorama comparato, essendo la sola democrazia consolidata a non prevedere una disciplina della trasmissione del cognome pienamente coerente con i principi di identità e uguaglianza. Il primo disegno di legge in materia risale al 1979, seguito da una serie lunghissima di iniziative (anche nella legislatura in corso) che non hanno mai visto la luce: l’iter legislativo non è fino a ora giunto a compimento anche a causa di una forte resistenza culturale.
Attualmente, la regola prevede l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori, nell’ordine concordato, ma si tratta di un criterio ampiamente disapplicato. Il nodo principale è che questo sistema deriva da un intervento della Corte costituzionale (sent. n. 131/2022) che – è bene ricordarlo – non è un organo legislativo, bensì garante della conformità delle norme alla Costituzione. Poiché l’attribuzione automatica ed esclusiva del cognome paterno è incompatibile con i principi costituzionali, la Consulta, dopo decenni di richiami al Parlamento (la prima pronuncia risale al 1988), ha dovuto individuare un criterio rispettoso dell’eguaglianza e della non discriminazione. Si tratta però di un modello necessariamente transitorio: occorre una legge che introduca un meccanismo efficace e garantista. Non è un’impresa difficile, al contrario basterebbe guardarsi intorno, siamo circondati da democrazie che presentano normative soddisfacenti – ma richiede una volontà politica che finora è mancata.
Anche in questo frangente, la Corte è stata costretta a intervenire per supplire alla “timidezza” del Parlamento, che dovrebbe invece rivendicare il proprio ruolo di motore principale della produzione normativa e assumersi la responsabilità di compiere scelte ponderate ed equilibrate nell’interesse della collettività.
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