Violenza domestica: in dieci anni una rivoluzione nelle leggi ma le donne sono ancora vittime in aula

Un impianto legislativo sempre più ricco e complesso, che alcuni definiscono tra i più avanzati in Europa: è quello che riguarda la violenza sulle donne in Italia e che, però, non ha portato a una rivoluzione altrettanto decisa nella pratica dei procedimenti giudiziari. Ancora troppo spesso, infatti, in aula e nelle sentenze le donne sono nuovamente vittime, in quel processo che si chiama vittimizzazione secondaria.

La Convenzione di Istanbul impone dal 2011 agli Stati l’inequivocabile obbligo di impegnarsi «a evitare la vittimizzazione secondaria». Il tema della violenza domestica non può pertanto essere affrontato adeguatamente, senza preoccuparsi di ciò che più d’ogni altra cosa mina i tentativi delle donne di tirarsi fuori dagli abusi e che consiste nel «far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato».

La definizione, mutuata dalle Sezioni Unite della Cassazione, è quella adottata dalla Commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere incardinatasi al Senato nel 2018 e divenuta bicamerale nella legislatura in corso. Il tema è quello delle procedure successive a una denuncia, o comunque all’apertura di un procedimento giurisdizionale. Si tratta di quel fenomeno, troppo spesso sottovalutato, che ha l’effetto devastante di scoraggiare la presentazione della querela e che finisce per condannare definitivamente la vittima all’impotenza e all’immobilità.

A che punto siamo con l’attuazione della Convenzione di Istanbul?

Il Primo Rapporto di valutazione tematico sull’Italia, consegnato a dicembre scorso dal gruppo di esperte ed esperti chiamati a monitorare il livello di attuazione della Convenzione nei singoli Stati (Grevio), è un documento che lascia davvero pochissimo spazio a dubbi interpretativi o eccezioni di sorta, mentre ripercorre gli anni a partire dal report del 2020. Ma se gli elogi sono soprattutto per la produzione normativa che nel nostro Paese è tra le più avanzate, le ombre non mancano: le donne continuano a subire vittimizzazione secondaria a causa di stereotipi e pregiudizi di genere. E accade tanto nei procedimenti civili, dove permane l’uso di etichettare “madri malevole” (locuzione scelta con cura al posto di “madri alienanti”, divenuta impronunciabile dopo il necessario tramonto della sindrome di alienazione parentale), quanto nei giudizi penali. Qui la vittima di abusi, o di stupro, continua a doversi difendere non solo nel processo ma anche dal processo.

Che sia una questione tutta culturale ce lo dimostra, del resto, il balletto che sta andando in scena in questi mesi in Parlamento sul concetto di consenso che non si riesce a mettere, una buona volta, al centro della norma deputata a punire la violenza sessuale.

La Commissione d’inchiesta in Parlamento

È del 2021 il Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziara e del 2022 la fotografia, nettissima, consegnata al Paese sempre dalla Commissione d’inchiesta: Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale. Al centro di quei documenti c’è la vita delle donne, declinata a partire dalla violenze subite e dall’omesso riconoscimento di quegli abusi nei procedimenti; ci sono dunque le ricorrenti forme di vittimizzazione nei giudizi di affidamento e di responsabilità genitoriale, fino all’allontanamento dei figli vittime di violenza (domestica o assistita).

Sebbene giuridicamente vincolante anche per i non firmatari (con l’adesione dell’Ue dell’ottobre 2023), la Convenzione di Istanbul in Italia è ancora scarsamente richiamata nei provvedimenti giudiziari: le decisioni iniziano a tenerne conto solo a partire dagli anni 2017-2018 (a fronte dell’adozione della legge di ratifica che è del 2013).

Conseguenza di un tale vulnus è la sottovalutazione del fenomeno che finora ha caratterizzato i procedimenti civili e minorili. A sostenerlo è la Commissione d’inchiesta, ma non avrà difficoltà a farsene un’idea chiunque sia finito, a vario titolo, dentro alle nostre aule giudiziarie.
Ancora la Commissione parlamentare ribadisce ciò che non dovrebbe aver bisogno di essere spiegato: «Uno stesso ordinamento non può tollerare che da una parte l’autore di violenze venga indagato e condannato per le condotte commesse e dall’altra venga considerato un genitore adeguato al pari di quello che le violenze abbia subito, senza che gli agiti violenti, nei procedimenti civili e minorili vengano accertati e abbiano dirette conseguenze sulla gestione della genitorialità. È necessario garantire l’adozione di provvedimenti coordinati».

In linea con le osservazioni della rete D.i.Re, confluite nel Rapporto delle Associazioni di Donne, il Grevio giustamente rimprovera alla riforma Cartabia (che pure ha il merito d’aver introdotto dentro al codice di procedura civile un capo di norme dedicato alla violenza nelle relazioni intime) di non allinearsi all’art. 31 della Convenzione  quanto a custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza.

Lacune nella legislazione e nella prassi restano il nodo da sciogliere ed è per questo che il Rapporto invita le autorità ad assicurarsi che i casi di violenza domestica costituiscano un criterio giuridico obbligatorio di cui tenere sistematicamente conto in tutte le decisioni relative all’affidamento e ai diritti di visita, come anche di farsi garante a che i bambini non vengano allontanati dal genitore non violento, ribadendo poi il discredito per l’uso di concetti dannosi e infondati come la sindrome da alienazione parentale.

Ma se fotografare l’oggi serve a capire dove siamo, arrotolare all’indietro il filo del ragionamento può servire a contare obiettivi e fallimenti degli ultimi dieci anni.

La giurisprudenza convenzionalmente orientata: timidi segnali di miglioramento

Ecco che, seppur senza slanci d’ottimismo, vanno colti timidi segnali di miglioramento, a testimoniare lo sforzo e l’impegno di giudici e di magistrate.

Esemplare il caso di alcuni recenti pronunciamenti della Suprema Corte.

Chi impedisce sistematicamente alla compagna di esprimere le proprie idee commette il delitto di maltrattamenti in famiglia: la sesta sezione penale ha segnato, con questa sentenza del gennaio 2025, il confine tra comportamenti conflittuali di coppia e comportamenti violenti psicologicamente: quando all’interno di una relazione una persona, attraverso reiterate azioni violente o offensive, viene sistematicamente privata del diritto di esprimere il proprio pensiero, non si tratta più di discussioni domestiche ma di prevaricazione.

Così sulla riappacificazione: essa non indica altro che una fase nella ciclicità del fenomeno, e dobbiamo smettere di darne una lettura univoca e fuorviante.

Sembra che, finalmente, il velo cominci a cadere. Gli abusi non sono solo fisici, dicono gli ermellini, c’è anche una violenza che non lascia segni evidenti. Così quella esercitata attraverso la privazione sistematica delle risorse finanziarie, l’impedimento di svolgere attività lavorativa retribuita o il controllo totalizzante sulle disponibilità economiche familiari. Condotte di questo genere, anche in assenza di episodi di violenza fisica, sono vessatorie e vanno riconosciute e punite.

A fare da apripista è Paola Di Nicola Travaglini, estensora della decisione, che della sesta sezione è consigliera: «Integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia – in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte – costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica».

Centralissimo è il radicamento di quella giurisprudenza nella Convenzione di Istanbul e nelle Direttive europee. Imparare che non rileva la reciprocità delle offese né è necessaria la soggezione totale della vittima, bastando le condotte abitualmente vessatorie e coercitive, deve indurci a leggere la fattispecie in modo corretto.

La normalizzazione dell’assoggettamento discriminatorio nel contesto familiare

Va detto che quella sentenza è stata ripresa, per la sua importanza, durante la recentissima audizione resa dalla magistrata dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta. In quella sede, Di Nicola Travaglini non ha usato mezzi termini e ha parlato di «normalizzazione dell’assoggettamento discriminatorio nel contesto familiare».

Ma ha fatto anche di più, bollando l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli come «una delle forme più pervasive e più pericolose della violenza economica».

Sostiene la consigliera – richiamando la sua trentennale esperienza sul campo – che si tratta di discriminazione sessuale: «Abbiamo una legge, quella del 2006, che stabilisce la bigenitorialità, che è un principio sacrosanto nelle condizioni ordinarie e che è un problema immenso nelle condizioni di violenza, soprattutto di violenza economica».

Lo definisce un quadro frequentissimo e perciò drammatico: «La pressione principale per una vittima di violenza dal punto di vista economico è non pagarle l’assegno di mantenimento (…) alcuni padri, anche benestanti, preferiscono sostenere avvocati e pagare processi civili e penali di notevole dispendio».

A leggere la violenza si impara indossando le lenti di genere

Dalla capacità o dalla incapacità di inquadrare correttamente i termini della relazione violenta può dipendere l’efficacia dell’azione di contrasto, o la sua ininfluenza.

Assumere finalmente la corretta chiave di lettura del fenomeno potrebbe darci modo di vedere la definitiva misura delle cose. Senza troppo girarci intorno, il problema si concentra – è vero – nelle nostre aule di giustizia, oggi come dieci anni fa. L’epicentro tuttavia è più in profondità, ha a che fare con quel clima culturale che oppone ancora una fortissima resistenza ideologica nel considerare le donne quali soggetti di diritto in condizione di parità con gli uomini.

A dirlo, con le parole giuste, è ancora una volta Di Nicola Travaglini, in audizione. Abbiamo una necessità impellente ed è quella di investire in una formazione che consenta di comprendere il fenomeno criminale e culturale che c’è dietro la violenza. La consigliera va dritta e incalza la Commissione parlamentare: «La formazione che si fa è ancora insufficiente. Vi chiedo di essere più coraggiosi, di renderla obbligatoria per tutti, di essere ancora più incisivi. Voi avete inserito nella legge sul femminicidio un corso per la magistratura. Bene, un corso in un anno? In dieci anni? In un mese? E poi che facciamo?».

Quado parla della magistratura – la consigliera – sa che quello è un corpo ben attrezzato e perciò riporta l’attenzione dell’aula ad operatori del settore «pensiamo a tutti gli altri, avvocatura, commercialisti, forze dell’ordine, sanitari (su cui qualcosa è stato fatto). Però sono tutti che devono sapere». E sarà solo quando tutti sapranno che, probabilmente, il fenomeno comincerà a sgonfiarsi.

Comprendere non è difficile, basta osservare. Principalmente è una questione di fondi. «Dall’adozione del decreto-legge n. 93/2013, i fondi nazionali antiviolenza sono aumentati in modo significativo», si legge nel Rapporto delle Associazioni.

«Dal 2013 al 2023, il budget per i Centri antiviolenza è cresciuto del 334% e i fondi per le attività previste dai piani nazionali antiviolenza sono cresciuti del 152% . Tale incremento è dovuto principalmente all’istituzione per legge, nel 2022, di uno stanziamento annuale per il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (+15 milioni di euro all’anno). A fronte di tale aumento di risorse, il numero di donne uccise da uomini in ambito familiare o affettivo non è però diminuito in maniera rilevante: 106 le donne uccise nel 2021 e nel 2022 e 96 nel 2023».

La criticità vera, secondo le operatrici, sta perciò nell’allocazione dei fondi che non è né regolarmente programmata né coerentemente allineata ai quattro assi del Piano Nazionale (Prevenzione, Protezione e Sostegno, Perseguire e Punire, Assistenza e Promozione).

«La maggior parte delle risorse stanziate è stata costantemente destinata all’asse Protezione – dice il Rapporto – mentre l’investimento dello Stato nelle misure di prevenzione è stato inadeguato».

Parlano i numeri: «negli ultimi 10 anni, solo il 13% dei fondi stanziati dalla “Legge sul femminicidio” (119/2013) è stato utilizzato per azioni di prevenzione. Soltanto il 5,6% è stato destinato agli sforzi di prevenzione primaria, volti a smantellare le norme sociali e i comportamenti che generano e perpetuano la violenza. Sotto l’attuale governo, questi fondi hanno anche subito una riduzione del 70% (da oltre 17 milioni nel 2022 agli attuali 5 milioni stanziati per il 2023)».

E ciò che continua ad accadere non lascia presagire nulla di decisivo: «Mentre gli stereotipi di genere rimangono saldamente radicati a tutti i livelli della società e tra i giovani e le giovani manca una cultura del consenso e della consapevolezza delle forme di violenza – si pensi a Stavo Solo Scherzando, l’ultimo rapporto di Save the children su cui Alley ha scritto qui – lo Stato italiano non prevede interventi strutturali per introdurre un’educazione sistematica contro gli stereotipi di genere».

Serve un’ottica di genere, ma di strada bisognerà farne ancora molta. A cominciare dai programmi ministeriali che richiederebbero una revisione mirata a superare gli stereotipi legati all’orientamento sessuale, all’etnia e ad altre cause di emarginazione e sotto-rappresentazione delle donne. Attualmente, tutti i programmi propongono un universalismo maschile che sembra inattaccabile, sia nel linguaggio, sia nei testi, come nelle figure rappresentate e persino negli autori selezionati. Se questi sono i limiti che non siamo ancora riusciti a superare, sono al tempo stesso gli obiettivi su cui continuare a spendersi senza sosta.

***

Alley Oop compie 10 anni e dal 15 febbraio al 3 marzo, giorno dell’evento celebrativo che si terrà in Sala della Regina – Montecitorio a Roma, pubblicherà una serie di articoli in edizione speciale che ci racconteranno come è cambiata la società dal 2016 ad oggi.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com