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L’educazione di genere proposta da Valeria Fedeli e la confusione con la teoria gender



DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Introduzione dell’insegnamento dell’educazione di genere)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, adotta i provvedimenti necessari a integrare l’offerta formativa dei curricoli scolastici di ogni ordine e grado con l’insegnamento a carattere interdisciplinare dell’educazione di genere finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva, per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza, pari opportunità e piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado adottano misure educative volte alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.
Art. 2. (Linee guida dell’insegnamento dell’educazione di genere)
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce linee guida dell’insegnamento dell’educazione di genere che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni, i temi dell’uguaglianza, delle pari opportunità, della piena cittadinanza delle persone, delle differenze di genere, dei ruoli non stereotipati, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all’integrità personale.
Art. 3. (Formazione e aggiornamento del personale docente e scolastico)
1. Al fine di garantire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e l’integrazione dell’educazione di genere nei processi di insegnamento e apprendimento, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale docente e scolastico.
Art. 4. (Università)
1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l’insegnamento dell’educazione di genere di cui all’articolo 1.
Art. 5. (Libri di testo e materiali didattici)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado adottano libri di testo e materiali didattici corredati dall’autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione «Pari opportunità nei libri di testo» (POLITE), realizzato da Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le pari opportunità, Associazione italiana editori, Centro innovazione sperimentale educativa Milano, Poliedra, Federación de gremios de editores de España e Commissão para a igualdade e para os direitos das mulheres del Portogallo e approvato dal Consiglio del settore editoriale educativo dell’Associazione italiana editori l’11 maggio 1999.
Art. 6. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.