Pensione di reversibilità, la Consulta estende la tutela al partner superstite di coppie omosessuali

La Corte costituzionale amplia la tutela della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale coniugata all’estero, riconoscendo una disparità di trattamento nella normativa previgente. Con la sentenza n. 91, depositata oggi, la Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale del diniego del trattamento pensionistico nei casi in cui il decesso del coniuge sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016.

Nel dettaglio, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, “nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli articoli 2, 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell’ambito di un giudizio promosso dal superstite di una relazione omoaffettiva coniugata all’estero, che aveva richiesto all’INPS il riconoscimento della pensione di reversibilità, poi negata in ragione della circostanza che il decesso del partner era intervenuto prima della legge n. 76 del 2016.

Nel motivare la decisione, la Consulta ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di pensione ai superstiti, ribadendo che “non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio” (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze nn. 148 e 66 del 2024). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha evidenziato la presenza di elementi peculiari, ossia la circostanza che sia il matrimonio contratto all’estero sia il decesso del coniuge assicurato siano avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili.

In tale quadro, il legislatore ha successivamente riconosciuto gli effetti delle unioni civili anche ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero e ha parificato, ai fini pensionistici, il coniuge e l’unito civilmente. Da ciò deriva, secondo la Corte, che l’esclusione del partner superstite dal trattamento di reversibilità determina “una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità”.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale e di progressivo riconoscimento delle formazioni sociali, segnando un ulteriore intervento di riequilibrio del sistema delle tutele ai superstiti nel comparto pensionistico.

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