Sì della Camera all’ultimo provvedimento del governo in materia di violenza di genere

All’ordine del giorno nell’ultima settimana di ottobre, si è concluso con l’approvazione della Camera (190 voti favorevoli e nessun contrario) nella seduta del 26 l’iter legislativo del disegno di legge d’iniziativa governativa in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (C 1294).

L’esame in Aula ha riguardato il ddl assunto a testo base –  licenziato in sede referente dalla Commissione Giustizia il 19 ottobre –  e altri quattro progetti di legge abbinati (C. 439 a firma Bonetti, C. 603 a firma Ascari, C. 1245 a firma Ferrari e la proposta C. 1377 a firma Polidori). Ma proviamo a capire di che intervento si tratta, entrando un po’ più nel dettaglio. Diciotto sono gli articoli che intervengono su diversi aspetti della normativa, in termini di rafforzamento della tutela delle vittime e di contrasto al fenomeno.

La clausola di invarianza finanziaria

Una prima notazione è in grado di ridimensionare le aspettative più rosee: anche questa volta il testo si chiude con la clausola di invarianza finanziaria. Dall’attuazione dei provvedimenti cioè non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti connessi alle attività previste dai provvedimenti si provvederà perciò con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Se di una cosa possiamo essere certi è, intanto, che la novella comporterà nuovi e pressanti adempimenti istituzionali che graveranno sulle dotazioni (già scarse) dei Ministeri dell’interno e della Giustizia; il che non resterà senza conseguenze.

Le principali novità del DDL: più misure di prevenzione personali e braccialetto elettronico

Il ddl va a toccare l’impianto esistente, a partire dal decreto– legge n. 93/2013. Quella norma (che possiamo considerare il primo intervento adottato a seguito ratifica della Convenzione di Istanbul) ha introdotto –  com’è noto –  specifiche misure di prevenzione che vengono oggi ampliate.

Il testo governativo estende l’applicabilità dell’ammonimento del questore ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai cosiddetti reati spia, sia consumati sia tentati. Il riferimento è alle condotte di violenza privata, di minaccia aggravata, di atti persecutori, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti –  il c.d. revenge porn –  di violazione di domicilio e di danneggiamento.

La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione della violenza domestica, includendovi la violenza assistita e rende procedibili d’ufficio i reati suscettibili di ammonimento ove commessi da chi era già stato ammonito (anche le volte in cui la persona offesa sia diversa da quella per la cui tutela il provvedimento del questore è stato adottato).

Il testo approvato va a incidere inoltre sulle misure di vigilanza dinamica (che il prefetto può emettere in caso di pericolo di reiterazione delle condotte) e sulle misure di prevenzione andando a modificare il Codice antimafia. In particolare, estende l’applicabilità delle misure di prevenzione personali (oggi destinate ai soggetti indiziati dei reati di stalking e maltrattamenti) alle fattispecie di alcuni gravi reati che si assumono essere ricorrenti nei fenomeni della violenza domestica; interviene infine sulla sorveglianza speciale.

 Arresto in flagranza differita

L’istituto giuridico (introdotto in via temporanea e giunto di proroga in proroga dal 2005 fino al 2020) nasceva per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive e poi, più genericamente, quella che esplode in occasione degli eventi pubblici. La definitiva approvazione al Senato del testo governativo permetterà, quando ci si trovi in presenza di documentazione video– fotografica o di altri evidenti elementi indiziari di natura oggettiva di considerare l’autore di un reato in stato di flagranza – per una sorta di fictio iuris – per il tempo necessario alla sua identificazione, e comunque entro un limite stabilito dalla legge che è fissato nell’arco delle 48 ore dai fatti.

Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

Certamente ambizioso il disposto dell’articolo 3 del testo di legge, dedicato alla formazione dei ruoli di udienza. La norma dispone (come pure nel caso della trattazione dei processi) di dare priorità assoluta ai reati di violenza contro le donne. Parallelamente, però, si limita a enunciare la trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare.

Una considerazione che quanti si occupano del fenomeno e lavorano dentro le aule di giustizia non mancheranno di fare è che lo strumento normativo (per come confezionato, ossia a risorse finanziarie invariate) possa non bastare per raggiungere l’obiettivo.

A completare il testo normativo si pongono una serie di disposizioni sui termini per la richiesta o per l’applicazione delle misure cautelari e sulle informazioni da rendere alla persona offesa (con l’adempimento che viene esteso pressoché a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l’autore del reato).

Ma la novità che risulterà forse di maggiore impatto sociale è quella legata all’uso del braccialetto elettronico: essendo previsto il consenso dell’interessato, nel caso del diniego la misura avrà una durata minima che non potrà scendere sotto ai tre anni, con l’ulteriore imposizione da parte del tribunale (e in via provvisoria) dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale, dell’ulteriore obbligo o del divieto di soggiorno. Si aggiunga che il controllo elettronico sarà disposto non più, come accaduto finora, dopo la verifica sulla disponibilità dei dispositivi, bensì dopo una verifica di fattibilità tecnica.

Ma molto interessante sul punto è la documentazione allegata al dossier del disegno di legge: se si prova a incrociare i numeri relativi alla disponibilità dei braccialetti con i dati relativi all’anno 2023 (266 omicidi da gennaio al 15 ottobre 2023, 94 vittime donne di cui 77 uccise in ambito familiare/affettivo e 49 da partner/ex partner) non potrà sfuggire come non si sia registrato questa volta –  diversamente dalla narrazione più comune –  alcun problema di risorse.

Dal 1° gennaio 2023 l’Amministrazione dell’Interno ha infatti posto in esecuzione un contratto d’appalto che era stato siglato a dicembre del 2022, per approvvigionarsi del servizio di “monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione” e che copre un periodo di 45 mesi. L’appalto è stato aggiudicato alla somma di 15.599.125,00 di euro al netto di IVA, con una spesa che è pari a 139,00 euro per “singolo utilizzo”. Da contratto, quattro sono gli scenari di applicazione dei braccialetti: monitoraggio, tracciamento, monitoraggio con tracciamento, tracciamento di prossimità. Il dato interessante è che quel contratto (in continuità con il precedente che vedeva aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese tra Fastweb e Vitrociset) garantisce l’attivazione di 1.200 dispositivi al mese.

I numeri del fenomeno

L’analisi dei dati dell’ultimo triennio (2019– 2022) mostra con chiarezza che, nonostante la pandemia, “il rapporto tra la disponibilità di dispositivi elettronici e le richieste di applicazione è stato costantemente ‘in positivo’, atteso che la dotazione strumentale di braccialetti non è mai risultata insufficiente rispetto all’effettivo fabbisogno applicativo (1.200 braccialetti attivabili mensilmente contro 426 richieste, in media, di attivazione, pari al 35,5% della disponibilità strumentale)”, così il dossier del testo di legge passato alla Camera.

Il ragionamento va rapportato ai numeri del fenomeno nel citato triennio, dati  che bisognerà guardare con attenzione perché rappresentano in fondo l’unità di misura dei nostri fallimenti: gli omicidi volontari in Italia sono stati 912, nel 2020– 2022 (365 le vittime di sesso femminile, 308 in ambito familiare/affettivo, 199 da partner o ex partner); le deformazioni del volto mediante lesioni permanenti 270; le segnalazioni di violenza sessuale sono state 5.029 nel 2019, 4.586 nel 2020, 4.979 nel 2021 e 5.638 nel 2022. Questi ultimi, va detto, sono dati aggregati e così vanno considerati, tenendo presente che la violenza sessuale ricomprende uno spettro di contegni illeciti che vanno dal “bacio forzato” allo stupro.

La novella si occupa anche di ristoro economico. E lo fa introducendo e disciplinando la possibilità di corrispondere in favore della vittima (o degli aventi diritto in caso di morte che versino in stato di bisogno) una provvisionale liquidata dal giudice. Si tratta di un anticipo sull’importo integrale definitivo degli indennizzi.

Per capire di quali cifre stiamo parlando, bisogna recuperare la legge 7 luglio 2016, n. 122 e un decreto interministeriale del novembre 2019. Si fa presto a scoprire che le somme sono di una consistenza tutt’altro che ragguardevole: 60.000 euro (importo fisso da corrispondersi esclusivamente in favore dei figli della vittima) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge (anche separato o divorziato), o da persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva alla persona offesa; 25.000 euro per i delitti di violenza sessuale, di lesioni personali gravissime e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Il testo che abbiamo provato a sintetizzare, dopo il Sì della Camera passa adesso al Senato.

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Se stai subendo stalking, violenza verbale o psicologica, violenza fisica puoi chiamare per avere aiuto o anche solo per chiedere un consiglio il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari). Se preferisci, puoi chattare con le operatrici direttamente da qui.

Puoi rivolgerti a uno dei numerosi centri antiviolenza sul territorio nazionale, dove potrai trovare ascolto, consigli pratici e una rete di supporto concreto. La lista dei centri aderenti alla rete D.i.Re è qui.

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