Senza diritto anche al cognome materno l’identità del figlio è monca

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Ci sono Paesi dove le donne sono ‘invisibili’ perché vestono il burka, non hanno libertà civili, non hanno possibilità di autodeterminarsi.  E ci sono Paesi, come quelli Occidentali, dove i retaggi della società patriarcale, in larga parte superati, continuano a manifestarsi attraverso segnali più sottili, privazioni meno appariscenti, atteggiamenti meno aggressivi. Ma non per questo meno importanti. Basti pensare alla narrazione che trascura le donne nella storia, nella toponomastica, nei  mass media, e nell’anagrafe.  In questo ambito la trasmissione del cognome della madre ai figli è la battaglia che l’associazione Rete per la Parità ha combattuto fin dalla sua origine. Ora, a due anni dalla sentenza della Corte costituzionale che ha scalfito l’imposizione del solo cognome paterno, l’associazione torna a sottolineare la mancanza di una informazione sufficiente per i genitori sulla possibilità di tramandare, proprio grazie alla decisione della Corte, anche il cognome materno. E, soprattutto, denuncia la carenza della cornice legislativa organica che richiedeva la stessa Corte. “Noi – afferma Rosanna Oliva de Conciliis,  fondatrice dell’associazione – sosteniamo una proposta di legge che in prima battuta garantisca il doppio cognome, salvo una diversa scelta dei genitori. Una scelta in linea con la proposta presentata dal gruppo misto la scorsa legislatura”.  Altrimenti, “non si rispetterebbe – spiega Oliva – la decisione della Corte che ha emanato la sentenza nel nome dell’articolo 3 della Costituzione e nel nome del diritto all’identità, molto segnata dal cognome. Se non si riconoscono entrambe le origini del figlio, l’identità è monca”. L’8 novembre, del diritto al cognome materno si parla nel corso di una conferenza stampa al Senato, organizzata dalla Rete per la Parità, dal Cndi e da InterClubZontaItalia che chiamano a raccolta esperte ed esperti, parlamentari e associazioni. Intanto le tre associazioni hanno messo in campo iniziative per far conoscere ai futuri genitori  la possibilità di attribuire anche il cognome materno alla prole e per sostenere il processo giuridico e culturale avviato dalla sentenza della Corte costituzionale.

Anche sul tema del cognome materno l’Italia si mostra arretrata rispetto ai grandi Paesi europei. In Spagna c’è la regola del doppio cognome e i genitori possono accordarsi sull’ordine. In Germania, i genitori possono dare ai figli il cognome di famiglia o attribuire quello del padre o della madre in base alla preferenza. In Francia i genitori possono scegliere quale cognome dare ai figli, paterno, materno o entrambi, nell’ordine da loro scelto.

In Italia una pietra miliare nel diritto delle donne a tramandare anche il loro cognome e del figlio sull’identità, è stata posta proprio dalla Corte costituzionale il 29 dicembre del 2016 con la sentenza 286/2016 che ha consentito nell’immediato l’aggiunta del cognome della madre su richiesta dei genitori, ma subordinandola al consenso del padre. In assenza di una diversa e comune volontà dei genitori, la Corte ha ritenuto di non eliminare la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno, e ha sollecitato “un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità.”

mother2Ma veniamo ai dati concreti. A due anni dalla sentenza il padre può ancora presentare da solo la denuncia di nascita e rimane, non solo di fatto, titolare esclusivo della scelta del nome e del cognome da imporre ai figli. I genitori possono solo chiedere di comune accordo che il cognome della madre sia aggiunto come secondo a quello del padre.  Inoltre il doppio cognome di uno o di entrambi i genitori va considerato in blocco e non se ne può trasmettere solo il primo, con la conseguenza che in molti casi si debba rinunciare a imporre il doppio cognome che diventerebbe triplo o quadruplo.

Arrivare al riconoscimento del diritto al cognome materno ha un’importanza fondamentale anche nel contrasto alla violenza maschile sulle donne. Una piaga che si riesce a sanare solo se si agisce sulla mentalità retrograda, si contrasta la mentalità patriarcale che è humus per gli episodi di violenza. Come sottolinea Oliva de Conciliis, “la violenza contro le donne si esercita non solo con atti fisici, ma anche a livello psicologico attraverso i silenzi. Noi siamo contro l’invisibilità delle donne, il tipo peggiore di silenzio”.  E il mancato riconoscimento del cognome è un esempio di questo genere.

La Rete per la Parità è nata nel 2010, in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto le porte alle donne nelle carriere pubbliche. Anche in quell’occasione è stata Rosanna Oliva de Conciliis a battersi per i diritti delle donne e a trovare una risposta affermativa nella Corte. In fondo non si tratta che attuare finalmente i principi di una Carte costituzionale entrata in vigore ben 70 anni fa.

  • Alice Campanari |

    Salve! Io avevo letto una proposta di legge risalente al 2014 secondo me praticamente perfetta. La proposta prevedeva la possibilità di attribuire ai figli o il solo cognome del padre o il solo cognome della madre o entrambi nell’ordine stabilito dai genitori. In mancanza di accordo tra i genitori, il bambino avrebbe preso entrambi i cognomi in ordine alfabetico. Inoltre la legge prevedeva la possibilità al genitore già possedente un cognome doppio, di tramandarne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Invece due anni dopo, siamo naufragati in quella pezza piena di lacune della sentenza di dicembre 2016. Io vorrei sapere quanto altro tempo ci vorrà prima che questa parità fra sessi, anche in quest’ambito, diventi effettiva

  • sonia poni |

    mi interessa moltissimo tale argomento

  • Iole Natoli |

    Mi occupo del Cognome Materno in Italia dal 1979, con scritti vari, proposte articolate per una buona legge inviate alle Camere tramite petizioni e una causa civile partita nel 1980 e conclusasi nel 1982, senza una sentenza favorevole che consentisse di giungere alla Consulta. C’è da dire che, qualora ci fosse arrivata, non sarebbe cambiato proprio nulla, come attesta il fatto che c’è voluta la sentenza della Corte di Strasburgo pronunciatasi sulla causa Cusan e Fazzo, affinché alla contestazione successiva la nostra Corte Costituzionale si decidesse a cambiare qualcosa. Mutamento peraltro paradossale, in quanto il contenimento non necessario ai casi di accordo tra i genitori ha posto di fatto la donna in una posizione subordinata rispetto al partner, che prima non aveva (prima, dipendevano entrambi dal diritto, non da un soggetto specifico). Cosa a parer mio scarsamente consona a una pronuncia costituzionale della Corte costituzionale…

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