Nuovo pronunciamento sulla questione coppie gay e figli. In questo caso si tratta della decisione della Corte Costituzionale sulla questione legata al caso di una coppia di donne che ebbe due gemelli con un’eterologa e poi, interrotta la relazione, ha avviato un contenzioso sulla possibilità dei figli di frequentare entrambe. La questione in sé è stata definitia infondata per come è posta. Ma “l’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo da quest’ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti” è tutelato da una norma diversa da quella ‘impugnata”.
Nel dettaglio, la Corte costituzionale – si legge in una nota – ha dichiarato non fondata la questione – sollevata, in relazione a plurimi parametri costituzionali, dalla Corte di Appello di Palermo – di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile “nella parte in cui, disponendo che il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impedirebbe al Giudice di garantire la conservazione, nell’interesse del minore, di rapporti, ove ugualmente significativi, con soggetti diversi dal ramo parentale (nella specie, l’ex partner omoaffettiva della genitrice biologica di due minori)”.
L’interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l’interesse del minore, di un rapporto significativo da quest’ultimo instaurato e intrattenuto
con soggetti che non siano parenti è, infatti, riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole al figlio”, in relazione alla quale l’art. 333 dello stesso
codice già consente al Giudice di adottare “i provvedimenti convenienti” nel caso concreto.
“Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell’interesse del minore presupposto dal Giudice rimettente”, conclude la Corte.
La questione coppiegay-bambini, in assenza di una normativa specifica, viene decisa passo passo dalle decisioni del potere giudiziario. Proprio il 30 settembre scorso, ad esempio, la Corte di Cassazione aveva dichiarato che in una coppia omosessuale formata da due donne che si sono regolarmente sposate all’estero e che hanno avuto un figlio con la procrazione medicalmente assistita è legittimo attribuire a entrambe la qualità di madre e va quindi trascritto in Italia l’atto di nascita straniero.
In Italia, però, i pruniciamenti dei tribunali non fanno giurisdizione, pur essendo dei precedenti. Questo vuol dire che ogni caso dovrà essere analizzato a se stante.